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CIRCOLARE 05/07/2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 124040 di ieri, 4 luglio 2017, ha approvato il nuovo modello IVA TR con il visto per le compensazioni

Tali richieste devono essere presentate entro il 31 luglio 2017 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento) ed il credito iva trimestrale sarà possibile utilizzarlo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, mentre in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR. Ad esempio, se il soggetto passivo presenta il modello IVA TR entro il 7 luglio 2017, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione già nel modello F24 in scadenza il 17 luglio 2017 (il 16 luglio, infatti, è domenica).

La soglia annua di 5.000 euro comprende anche il credito del 1° trimestre

Il limite di 5.000 euro annui, chiariscono le istruzioni, è “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Al computo di detto limite, pertanto, concorre anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017.
A titolo esemplificato, quindi, se è già stato compensato un credito IVA di 3.000 euro, relativo al primo trimestre 2017, l’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta qualora il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito IVA, maturato nel secondo trimestre 2017, superiore a 2.000 euro; in questo caso, infatti, sarebbe superato il limite di 5.000 euro annui.

FONTE: EUTEKNE 05/07/2017

CIRCOLARE 09/01/2017

IL NUOVO MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL’1.3.2017 E I CHIARIMENTI OPERATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI approvato dall’Agenzia;
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

IL NUOVO MODELLO

Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate:

  • ha approvato il nuovo mod. DI. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a”);

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI approvato dall’Agenzia;
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

 

IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l’Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi relativi alla “transizione” dal vecchio al nuovo modello. Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

  • il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
  • nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
  • nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
  • l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
  • ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017.

 

CIRCOLARE 04/04/2017

IL NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE ED IL NUOVO MODELLO LIQUIDAZIONI PERIODICHE AI FINI IVA

Invio telematico “Spesometro” per operazioni effettuate nell’anno 2016

Entro il prossimo 10.4.2017 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20.4.2017 per i c.d. “trimestrali”, devono provvedere all’invio telematico, mediante apposito modello, dei dati relativi a tutte le operazioni per le quali hanno emesso o ricevuto una fattura nell’anno 2016.

 

Perché il legislatore ha previsto la comunicazione di tutte le fatture all’Agenzia delle Entrate mediante lo spesometro?

 

Al fine di aumentare le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quindi migliorare l’attività di contrasto all’evasione iva mediante l’incrocio dei dati delle fatture d’acquisto (comunicate con lo spesometro) e le Dichiarazioni Iva di coloro hanno emesse tali fatture.

 

Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 24.3.2017, ha individuato:

“le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza … le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle entrate … da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito”.

 

Ci sono delle novità per il 2017?

 

Si, l’invio dello spesometro avrà cadenza trimestrale (e non piu’ annuale) e comprenderà tutte le fatture  emesse e ricevute nel trimestre di riferimento. Soltanto per le operazioni effettuate nel 2017 lo spesometro avrà cadenza semestrale.

Inoltre è previsto l’invio telematico trimestrale del nuova modello chiamato “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”  (cioè il contribuente comunicherà all’Agenzia delle Entrate se è a debito o a credito di Iva nel periodo di riferimento). La prima scadenza è prevista per il prossimo 31.05.2017

 

Quali saranno le conseguenze per i contribuenti con l’invio dello “Spesometro trimestrale” e del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”?

I dati trimestrali delle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva saranno incrociati con quelli dello Spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente. In particolare:

 

  • con l’introduzione dell’invio trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia potrà controllare il tempestivo versamento, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;

 

  • la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute “indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, l’evasione senza consenso e le frodi”.

 

Quali saranno le nuove sanzioni per l’errata compilazione ed omesso invio telematico dei suddetti modelli?

 

Per lo spesometro trimestrale: una sanzione amministrativa di € 2 per ogni fattura non comunicata con un massimo di € 1.000 per trimestre;

 

Per le liquidazioni periodiche IVA: l’errata ed omesso invio comporta una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000.

CIRCOLARE 05/05/2017

DIVIETO DI COMPENSAZIONI CON F24 TRAMITE HOME BANKING PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Con il D.L. n. 50 del 2017, dal 24.04.2017 è stata abolita la possibilità, per i titolari di partita Iva, di poter utilizzare i servizi di home banking per effettuare i versamenti con modelli F24 riportanti un credito da compensare. Per tali soggetti, quindi, tutte le compensazioni in F24 dovranno avvenire, per obbligo di legge, soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio invita i sigg. Clienti titolari di partita Iva che provvedevano al pagamento diretto dei suddetti modelli F24 (riportanti crediti da compensare) tramite home banking e che intendano avvalersi del servizio offerto dallo Studio, a voler comunicare le coordinate bancarie “codice IBAN” da utilizzare per il pagamento con il canale Entratel di detti modelli.

Si propone, di seguito, tabella riassuntiva delle modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017 ,  con distinzione tra titolari di partita Iva e non e tra modelli F24 con compensazioni e senza.

Presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017
SERVIZI TELEMATICI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

(F24 ON LINE, F24 WEB, F24 CUMULATIVO)

HOME BANKING
O REMOTE BANKING

MODELLO
CARTACEO

TITOLARI
DI PARTITA IVA

Versamenti con F24
senza compensazioni
SI SI NO
Versamenti con F24 con
compensazioni che NON
evidenzino un saldo pari a zero
SI NO NO
Versamenti con F24 che
evidenzino un saldo pari a zero
SI NO NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe che,
per effetto
di compensazioni effettuate, risultano
con un saldo finale
pari a zero
Si possono presentare solo
con i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
SI NO NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe che,
per effetto di compensazioni
effettuate, risultano
con un saldo finale
di importo positivo
Si possono presentare
con i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli
intermediari della riscossione
convenzionati con la stessa (home banking e remote banking).
SI SI NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe (senza compensazioni) il cui
saldo finale è a debito indipendentemente dall’entità dell’importo
indicato nella delega
Si può presentare la delega
anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking e remote banking).

SI

SI

SI

CIRCOLARE 01/06/2017

Chiarimenti Ag. Entrate sul divieto di compensazioni F24 con home banking per titolari di partita Iva

In merito alla nuova disciplina del “divieto di compensazioni con F24 tramite home banking per i titolari di partita Iva” istituita con il D.L. n. 50 del 2017, del 24.04.2017 (vedi precedente circolare del 05/05/2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo non si estende ai modelli F24 che presentano compensazioni di crediti relativi:

– al c.d. bonus Renzi (ex art. 13 comma 1-bis del TUIR);

– nonché di crediti rimborsati ai dipendenti derivanti dalla liquidazione dei modelli 730.

Tali modelli F24, sempreché non contengano anche altre tipologie di crediti rilevanti ai fini della nuova disciplina, potranno, quindi, continuare a essere trasmessi mediante i sistemi di home banking.

 

CIRCOLARE 02/06/2017

Scadenza del 12/06/17: Invio telematico “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”

Il 12/06 (a seguito della proroga del termine del 31/05) scade il primo invio telematico della “comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. La nuova comunicazione si affianca al nuovo spesometro (comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute) che è diventato di periodicità trimestrale anziché annuale.

N.B. Soltanto per l’anno 2017, lo spesometro trimestrale assume cadenza semestrale. Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre dovrà essere inviata entro il 18.9.2017, mentre quella relativa al secondo semestre entro il 28.2.2018.

Di seguito si produce un prospetto con le nuove scadenze degli invii telematici operativo dall’anno:

– 2017 per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva;

– 2018 per lo spesometro trimestrale.

 

TRIMESTRE

SCADENZA COMUNICAZIONE
I trimestre (1.1 – 31.3) 31.5
II trimestre (1.4 – 30.6) 16.9
III trimestre (1.7 – 30.9) 30.11
IV trimestre (1.10 – 31.12) 28.2 dell’anno successivo

 

Sanzioni amministrative:

–        Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: l’errata ed omesso invio comporta una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000;

–        Spesometro trimestrale: è prevista una sanzione amministrativa di € 2 per ogni fattura non comunicata con un massimo di € 1.000 per trimestre.