Tali richieste devono essere presentate entro il 31 luglio 2017 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento) ed il credito iva trimestrale sarà possibile utilizzarlo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, mentre in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR. Ad esempio, se il soggetto passivo presenta il modello IVA TR entro il 7 luglio 2017, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione già nel modello F24 in scadenza il 17 luglio 2017 (il 16 luglio, infatti, è domenica).
La soglia annua di 5.000 euro comprende anche il credito del 1° trimestre
Il limite di 5.000 euro annui, chiariscono le istruzioni, è “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Al computo di detto limite, pertanto, concorre anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017.
A titolo esemplificato, quindi, se è già stato compensato un credito IVA di 3.000 euro, relativo al primo trimestre 2017, l’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta qualora il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito IVA, maturato nel secondo trimestre 2017, superiore a 2.000 euro; in questo caso, infatti, sarebbe superato il limite di 5.000 euro annui.
FONTE: EUTEKNE 05/07/2017
Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:
Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:
IL NUOVO MODELLO
Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate:
Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:
Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:
IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Recentemente l’Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi relativi alla “transizione” dal vecchio al nuovo modello. Si forniscono le seguenti indicazioni operative:
Entro il prossimo 10.4.2017 per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20.4.2017 per i c.d. “trimestrali”, devono provvedere all’invio telematico, mediante apposito modello, dei dati relativi a tutte le operazioni per le quali hanno emesso o ricevuto una fattura nell’anno 2016.
Perché il legislatore ha previsto la comunicazione di tutte le fatture all’Agenzia delle Entrate mediante lo spesometro?
Al fine di aumentare le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quindi migliorare l’attività di contrasto all’evasione iva mediante l’incrocio dei dati delle fatture d’acquisto (comunicate con lo spesometro) e le Dichiarazioni Iva di coloro hanno emesse tali fatture.
Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 24.3.2017, ha individuato:
“le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza … le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle entrate … da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito”.
Ci sono delle novità per il 2017?
Si, l’invio dello spesometro avrà cadenza trimestrale (e non piu’ annuale) e comprenderà tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento. Soltanto per le operazioni effettuate nel 2017 lo spesometro avrà cadenza semestrale.
Inoltre è previsto l’invio telematico trimestrale del nuova modello chiamato “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” (cioè il contribuente comunicherà all’Agenzia delle Entrate se è a debito o a credito di Iva nel periodo di riferimento). La prima scadenza è prevista per il prossimo 31.05.2017
Quali saranno le conseguenze per i contribuenti con l’invio dello “Spesometro trimestrale” e del modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”?
I dati trimestrali delle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva saranno incrociati con quelli dello Spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente. In particolare:
Quali saranno le nuove sanzioni per l’errata compilazione ed omesso invio telematico dei suddetti modelli?
Per lo spesometro trimestrale: una sanzione amministrativa di € 2 per ogni fattura non comunicata con un massimo di € 1.000 per trimestre;
Per le liquidazioni periodiche IVA: l’errata ed omesso invio comporta una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000.
Con il D.L. n. 50 del 2017, dal 24.04.2017 è stata abolita la possibilità, per i titolari di partita Iva, di poter utilizzare i servizi di home banking per effettuare i versamenti con modelli F24 riportanti un credito da compensare. Per tali soggetti, quindi, tutte le compensazioni in F24 dovranno avvenire, per obbligo di legge, soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio invita i sigg. Clienti titolari di partita Iva che provvedevano al pagamento diretto dei suddetti modelli F24 (riportanti crediti da compensare) tramite home banking e che intendano avvalersi del servizio offerto dallo Studio, a voler comunicare le coordinate bancarie “codice IBAN” da utilizzare per il pagamento con il canale Entratel di detti modelli.
Si propone, di seguito, tabella riassuntiva delle modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017 , con distinzione tra titolari di partita Iva e non e tra modelli F24 con compensazioni e senza.
Presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017 | |||||
SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (F24 ON LINE, F24 WEB, F24 CUMULATIVO) |
HOME BANKING O REMOTE BANKING |
MODELLO |
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TITOLARI |
Versamenti con F24 senza compensazioni |
SI | SI | NO | |
Versamenti con F24 con compensazioni che NON evidenzino un saldo pari a zero |
SI | NO | NO | ||
Versamenti con F24 che evidenzino un saldo pari a zero |
SI | NO | NO | ||
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero |
Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). |
SI | NO | NO | |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo |
Si possono presentare con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking e remote banking). |
SI | SI | NO | |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall’entità dell’importo indicato nella delega |
Si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking e remote banking). |
SI |
SI |
SI |
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In merito alla nuova disciplina del “divieto di compensazioni con F24 tramite home banking per i titolari di partita Iva” istituita con il D.L. n. 50 del 2017, del 24.04.2017 (vedi precedente circolare del 05/05/2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo non si estende ai modelli F24 che presentano compensazioni di crediti relativi:
– al c.d. bonus Renzi (ex art. 13 comma 1-bis del TUIR);
– nonché di crediti rimborsati ai dipendenti derivanti dalla liquidazione dei modelli 730.
Tali modelli F24, sempreché non contengano anche altre tipologie di crediti rilevanti ai fini della nuova disciplina, potranno, quindi, continuare a essere trasmessi mediante i sistemi di home banking.
Il 12/06 (a seguito della proroga del termine del 31/05) scade il primo invio telematico della “comunicazione liquidazioni periodiche Iva”. La nuova comunicazione si affianca al nuovo spesometro (comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute) che è diventato di periodicità trimestrale anziché annuale.
N.B. Soltanto per l’anno 2017, lo spesometro trimestrale assume cadenza semestrale. Conseguentemente, la comunicazione del primo semestre dovrà essere inviata entro il 18.9.2017, mentre quella relativa al secondo semestre entro il 28.2.2018.
Di seguito si produce un prospetto con le nuove scadenze degli invii telematici operativo dall’anno:
– 2017 per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva;
– 2018 per lo spesometro trimestrale.
TRIMESTRE |
SCADENZA COMUNICAZIONE |
I trimestre (1.1 – 31.3) | 31.5 |
II trimestre (1.4 – 30.6) | 16.9 |
III trimestre (1.7 – 30.9) | 30.11 |
IV trimestre (1.10 – 31.12) | 28.2 dell’anno successivo |
Sanzioni amministrative:
– Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: l’errata ed omesso invio comporta una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000;
– Spesometro trimestrale: è prevista una sanzione amministrativa di € 2 per ogni fattura non comunicata con un massimo di € 1.000 per trimestre.