L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia. In particolare, la disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto: le somme a titolo di capitale e spese per le procedure esecutive i diritti di notifica. Viene specificato che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito della Riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In merito al pagamento, è possibile procedere: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Definizione agevolata 2023: gli esclusi Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a: recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec). Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro. L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il comunicato della stessa Riscossione specifica che, la norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali: lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Inoltre, si prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Restiamo a disposizione Livia 348.0046265 Paola 329.4599232 |
La legge di Bilancio del 2023 ha elevato il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. Sarà così possibile, dall’inizio del nuovo anno, effettuare trasferimenti di denaro contante fino a 4.999,99 euro. Se il legislatore non fosse intervenuto, il limite sarebbe sceso da 2.000 a 1.000 euro. La disciplina dell’antiriciclaggio continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite : però è importate sottolineare che se il frazionamento del pagamento risponde a comportamenti consolidati nella prassi commerciale, il pagamento rateale deve considerarsi ammesso e regolare. In tale ipotesi non sussiste alcun intento elusivo, cioè di aggiramento del predetto limite. Si consideri ad esempio il caso di un commerciante che ha acquistato merce per un importo di 6.000 euro. Le previsioni contrattuali prevedono il pagamento di tale importo in tre rate di 2.000 euro cadauna a 30, 60 e 90 giorni rispetto alla data fattura. Se il pagamento di ogni singola rata viene effettuato in contanti il comportamento è regolare. È consuetudine che nella prassi commerciale il pagamento delle fatture venga in alcuni casi rateizzato. Da ciò si desume la mancanza dell’intento elusivo, e quindi il comportamento descritto non può essere considerato quale frazionamento dell’operazione. Per quanto riguarda i versamenti o prelevamenti bancari : bisogna considerare che è anomalo il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti. In tal caso, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma. Infine nel testo della legge definitivamente approvato non ha trovato spazio la misura che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di non accettare i pagamenti di importo pari o inferiore a 60 euro che l’acquirente avrebbe voluto effettuare tramite carte di debito o di credito. Conseguentemente, sarà applicabile anche nell’anno 2023, la sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale. Restiamo a disposizione Livia 348.0046265 Paola 329.4599232 |
Gentili clienti,
con la presente segnaliamo che il Ministero del Lavoro, nell’ambito della recente misura “bonus trasporti” ha previsto un bonus rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, che consiste in un contributo per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il bonus, che non può superare l’importo di 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro.
Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione
IL BONUS LUCE E GAS: REQUISITI E DOMANDA |
Il bonus luce e gas si sostanzia in uno sconto applicato direttamente in bolletta. Il diritto ad averlo dipende dal valore ISEE del nucleo familiare. In particolare, il beneficio spetta a:
Per averlo è sufficiente avere un ISEE in corso di validità. Infatti, dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento del bonus senza necessità di presentare alcuna domanda.
Per chi già ha il bonus è sufficiente rinnovare l’ISEE se non ancora fatto.
LO STUDIO E’ A DISPOSIZIONE PER PREDISPORRE L’ISEE
NOVITA’ FINE STATO DI EMERGENZA
Green pass Il DL 24 Marzo 2022 n. 24 prevede una graduale eliminazione del green pass base e rafforzato. Dall’1 aprile non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici; Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica. Bar e ristoranti Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, dall’1 aprile in bar e ristoranti sarà sufficiente esibire il Green pass base (quello che si ottiene cioè con un tampone e che dura 48 ore). Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il Green pass, anche quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Per parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza e centri estetici non sarà più richiesto il Green Pass Per tutte queste categorie ovviamente restano gli obblighi a carico dei dipendenti Accesso ai luoghi di lavoro Fino al 30 Aprile 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro tutti i lavoratori (compresi gli over 50) devono possedere il green pass base. Resta valido fino al 31 Dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori degli ospedali e della RSA. RIEPILOGO Green pass base Dal 1° al 30 Aprile 2022 è consentito sull’interno territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificazione verde ottenuta da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività: Mense e catering continuativo su base contrattuale; Servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; Concorsi pubblici; Corsi di formazione pubblici e privati (sono compresi i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro); Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi che si svolgono all’aperto; Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (a lunga percorrenza). Al contrario, cade l’obbligo di green pass per i servizi di ristorazione all’aperto, per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale e per l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali. Green pass rafforzato Dal 1° al 30 Aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato (certificazione verde ottenuta da vaccinazione o guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività: Centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive); Sale gioco e scommesse; Discoteche; Cinema e teatri; Piscine, palestre, spogliatoi al chiuso (anche all’interno di strutture ricettive); Congressi e convegni; Eventi sportivi al chiuso; Centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi i centri ricreativi per l’infanzia); Feste e cerimonie al chiuso; Accesso ai locali delle scuole e delle università per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario. Smart working È stato prorogato fino al 30 Giugno 2022 il ricorso al lavoro agile semplificato o emergenziale, che non richiede gli accordi individuali previsti dalla Legge 81/2017. Mascherine di protezione Fino al 30 Aprile 2022, è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 Per l’accesso ai mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita); Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive. Sempre fino al 30 Aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i locali al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. Per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, l’obbligo vige ad eccezione del momento del ballo. Si ricorda che fino al 30 Aprile 2022 le mascherine chirurgiche sono considerati dispositivi di protezione individuale per i lavoratori. |
MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E CITTADINI
Per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina è in arrivo un decreto contenente diverse misure a sostegno di imprese e cittadini. Il testo, non ancora definitivo, dovrebbe contenere i seguenti provvedimenti:
DOTE SPORT
La Dote Sport è un rimborso in denaro – integrale o parziale – delle spese sostenute dalle famiglie nell’anno sportivo 2021/2022 per l’attività sportiva dei propri figli minori, di età compresa tra 6 anni e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31 dicembre 2022, il cui valore potrà variare da un minimo di 50 euro a un massimo di 200 euro
La Dote Sport 2021 è destinata ai nuclei familiari:
Al termine della compilazione della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad inserire a sistema la seguente documentazione:
La domanda per la Dote Sport può essere presentata da:
La domanda di Dote Sport deve essere presentata esclusivamente in via telematica
Siamo a disposizione per la compilazione ed invio della pratica
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI
A marzo 2022 prenderà il via l’erogazione dell’Assegno Unico Universale per i Figli (AUUF) che andrà gradualmente a sostituire ed inglobare le precedenti detrazioni fiscali presenti in busta paga/dichiarazione dei redditi e altri sussidi/bonus attualmente previsti, in primis gli ANF (Assegni Nucleo Familiare) che fino al 2021 venivano richiesti ed erogati dall’INPS in busta paga tramite il datore di lavoro.
L’ASSEGNO UNICO viene erogato a fronte di una domanda che deve essere presentata all’INPS e in presenza di figli a carico fino ai 21 anni di età, e viene calcolato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente la prestazione.
A chi spetta l’Assegno Unico
L’Assegno unico spetta ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
Per chi spetta l’Assegno Unico
L’AUUF spetta:
Quanto spetta per l’Assegno Unico
Il valore dell’Assegno unico varia in base all’indicatore ISEE e va da un minimodi 50 euro per ciascun figlio minorenne, con ISEE da 40mila euro in poi, ad un massimo di 175 euro con ISEE non superiore a 15mila euro. Per i figli maggiorenni fino a 21 anni si va rispettivamente da un minimo di 25 euro ad un massimo 85 euro.
In caso di mancata presentazione dell’ ISEE l’importo dell’ASSEGNO UNICO viene calcolato considerando un valore ISEE superiore a 40.000 euro, erogando quindi per ciascun avente diritto l’importo minimo previsto senza alcuna maggiorazione.
Per accedere al sussidio mensile è necessario presentare domanda all’INPS che consentirà di ottenere l’erogazione dell’ASSEGNO UNICO a partire da marzo 2022 fino a febbraio 2023 compreso.
SUPER BONUS ALBERGHI
Arriva il credito d’imposta dell’80% per gli alberghi, gli agriturismi, i campeggi, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, quelli termali, i porti turistici e i parchi tematici.
Il nuovo bonus per le strutture ricettive, turistiche e congressuali è inserito nel decreto legge per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre alla detrazione, ai soggetti beneficiari potrà essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto per un importo che può raggiungere quota 100mila euro.
Gli interventi ammessi
Sono ammessi al bonus all’80% gli interventi per l’incremento dell’efficientamento energetico e quelli di riqualificazione antisismica. Vi rientrano gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono compresi, se funzionali alla realizzazione dei lavori di efficientamento, antisismici e di eliminazione delle barriere architettoniche, anche la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, etc…
Sono ammesse, inoltre, la realizzazione di piscine termali e le spese per la digitalizzazione, ossia quelle per l’installazione del wi-fi, per la creazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti. Vi rientrano anche le spese per la pubblicità, la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti, i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità.
Il bonus dell’80% si applica anche agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data dal 7 novembre 2021.
Contributo a fondo perduto
Oltre al credito d’imposta, i soggetti beneficiari possono godere anche di un contributo a fondo perduto per realizzare gli interventi elencati nel paragrafo precedente. I due benefici sono infatti cumulabili.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40mila euro che può essere aumentato anche cumulativamente, fino a 30 mila euro qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento.
Possono cumulare una cifra aggiuntiva che può raggiungere i 20 mila euro, le imprese e le società che abbiano i requisiti previsti per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda.
Divieto di cumulo con altri incentivi
Il bonus all’80% e il contributo a fondo perduto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Nei primi giorni del 2022, il ministero del Turismo, pubblicherà un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi previsti: Vi teniamo aggiornati
ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS
Nella serata del 29 dicembre il Cdm ha approvato un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del Super Green pass.
Per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, il nuovo decreto-legge introduce misure urgenti.
Ecco cosa è stato deciso in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza:
Il super Green Pass diventa obbligatorio:
• in alberghi e strutture ricettive;
• per feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi;
• per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale, quindi dai treni ai bus fino alle metropolitane;
• servizi di ristorazione all’aperto e impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• per l’accesso a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
Per il momento non è invece passata la richiesta di chi voleva estendere l’obbligo del Super Green pass anche a tutte le categorie di lavoratori :il provvedimento slitta almeno al prossimo Cdm che potrebbe essere già i primi di gennaio
Segue il testo completo del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54
COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA
Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
• -alberghi e strutture ricettive;
• -feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• -sagre e fiere;
• -centri congressi;
• -servizi di ristorazione all’aperto;
• -impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
• -piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• -centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.