Archivio degli autori seavim seavim

CIRCOLARE 01/01/22

Ieri è stata finalmente approvata la legge di bilancio 2022. Il testo attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con l’approvazione diventano operativa le seguenti novità:

• la riforma dell’Irpef attraverso al rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni;
• la ridefinizione dei soggetti passivi IRAP con esclusione dal 2022 di tutte le persone fisiche;
• per le detrazioni edilizie: sostanziale proroga di tutti i bonus in precedenza previsti (anche se con alcune modifiche alla disciplina del super bonus del 110%) del bonus facciate (ma con aliquota del 60%) e del bonus mobili e una nuova detrazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
• viene inoltre confermata la deduzione dei costi per ricerca e sviluppo, la cui entità passa dal 90% al 110%;
• confermata la proroga dei bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali e per gli investimenti in innovazione tecnologica 4.0, questi ultimi con alcuni ritocchi al ribasso.
• in tema di riscossione è previsto un maggior termine di 180 giorni per il pagamento delle cartelle notificate sino al 31 marzo 2022;
• in tema di Iva sono previsti ritocchi ad alcune aliquote.
• nell’ambito delle imposte sui redditi sono state previste tra le numerose novità: l’estensione del regime di sospensione degli ammortamenti (solo però a specifiche condizioni).
• sono inoltre prorogati gli incentivi per veicoli elettrici, filtraggio dell’acqua, tv di nuova generazione;
• ulteriori novità di interesse riguardano il settore immobiliare con agevolazioni IMU e tassazione indiretta.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta vi terremo informati sulle specifiche novità con circolari dedicate.

CIRCOLARE 12/10/2021

FINANZIAMENTI AGEVOLATI E/O CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
Il bando sostiene le Piccole e Medie imprese che esportano beni all’estero per investimenti di Transizione Digitale ed Ecologica. L’agevolazione si configura come finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto fino al 25% nel limite minore tra 300.000 euro e il 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci.

Sono ammesse spese di Transizione Digitale, per la Sostenibilità e l’Internazionalizzazione per:

  • integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
  • realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi e gestionali in ottica digitale
  • investimenti in attrezzature tecnologiche, programmi informatici e contenuti digitali
  • consulenze in ambito digitale
  • disaster recovery e business continuity
  • blockchain
  • spese per investimenti e formazione legate all’industria 4.0
  • spese per investimenti per la sostenibilità in Italia
  • spese per internazionalizzazione
  • spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti al finanziamento

FIERE E MOSTRE
Il bando sostiene la partecipazione a una fiera, o mostra, per promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. L’agevolazione si configura come finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto fino al 25% nel limite di 150.000 euro.
Sono ammesse spese per la partecipazione alla fiera/mostre per:

  • spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra (dovranno rappresentare almeno il 30% delle Spese Ammissibili finanziate)
  • spese area espositiva
  • spese logistiche
  • spese promozionali
  • spese per consulenza connesse alla partecipazione alla fiera/mostra


E-COMMERCE
Il bando sostiene spese per la creazione e miglioramento di una nuova piattaforma propria oppure l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi. L’agevolazione si configura come finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto fino al 25% nel limite di 300.000 euro per una piattaforma propria e di 200.000 euro per piattaforme di terzi.
Sono ammesse spese per:

  • creazione e sviluppo di una piattaforma informatica oppure dell’utilizzo di un market place
  • investimenti per la piattaforma oppure per il market place
  • spese promozionali e formazione relative al progetto

CIRCOLARE 12/10/2021

CREDITI D’IMPOSTA

Credito imposta Pubblicità

Per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e emittenti radio-televisive è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento della somma sostenuta.
Il bonus pubblicità non sarà calcolato sull’investimento incrementale (come negli anni precedenti) bensì sul totale della somma spesa, nel rispetto del limite fissato a 90 milioni di euro per l’anno 2021.


Credito imposta Sanificazione

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta dovrebbe essere del 30% delle spese sostenute.

CIRCOLARE 06/10/2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ENTRO DOMANI 7/10 ORE 12.00

Regione Lombardia promuove una misura per favorire la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi pandemica, con particolare riferimento al tessuto economico-sociale delle Aree Interne lombarde.
L’obiettivo è di sostenere le piccole medie imprese – PMI che vogliono investire in uno di questi ambiti: transizione digitale, transizione green e sicurezza sul lavoro.

CHI PUÒ PARTECIPARE
– LINEA A Artigiani 2021
La linea A è rivolta alle PMI artigiane.
– LINEA B Aree interne
La linea B è rivolta alle PMI:
– che hanno la sede oggetto del contributo in una delle Aree interne di Regione Lombardia: Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como
– che appartengono a uno dei seguenti settori:
1. imprese artigiane
2. settori I55.1 – alberghi e strutture simili, I55.3 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, I55.20.30 – rifugi di montagna
3. settore I.56 – attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 – mense e catering continuativo su base contrattuale.


CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Per entrambe le linee è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo è di € 40.000.
Interventi ammissibili al contributo a fondo perduto:
LINEA A – Artigiani 2021: sono ammissibili investimenti di importo minimo di € 15.000, da realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il 28 ottobre 2022.
LINEA B – Aree interne: sono ammissibili investimenti per un ammontare minimo di € 15.000 da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia (Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo – Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.
Le spese fatturate dal 2 agosto 2021 devono essere quietanzate dopo la data di presentazione della domanda;
sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data della domanda solo se effettuati dopo la data del 2 agosto 2021.
Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).

SPESE AMMISSIBILI
Nel dettaglio saranno ammesse spese relative a:
a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;

b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall’art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL;

c) costi per interventi ordinari e straordinari (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera) finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f);

d) costi relativi ad interventi di revamping di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera);

e) acquisto di software, licenze d’uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;

f) acquisto di licenze per l’uso di marchi e brevetti;

g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e d) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento;

h) costi per attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);
i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell’art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).

CHI AVESSE SOSTENUTO DOPO IL 02/08/2021 O DOVRA’ SOSTENERE SPESE DI CUI SOPRA E’ PREGATO DI INVIARCI FATTURE E/O PREVENTIVI DI SPESE PRIMA POSSIBILE PER PRESENTARE LA PRATICA SUBITO PRIMA CHE FINISCANO I FONDI

CIRCOLARE 23/09/2021

OBBLIGO GREEN PASS 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 con cui vengono dettate le disposizioni in vigore, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con riferimento alle misure di contenimento del Covid-19 e all’obbligo di possesso del green pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. un mancato controllo o applicazione della normativa da parte dell’azienda risulterà in sanzioni per le aziende stesse.

Il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè alcun ulteriore compenso o emolumento.

Resterà però il divieto di licenziamento nel caso in cui un dipendente non abbia il green pass.

In caso di violazione di tali disposizioni è l’applicazione di una sanzione che va da € 600,00 a € 1.500,00 per i dipendenti.

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.

Richiedere il Green pass è legittimo, non viola la privacy e comunque prevale l’interesse pubblico e l’obiettivo di riaprire tutte le attività.

Con lo scopo di ottenere il green pass, le farmacie dovranno offrire i tamponi a un prezzo calmierato: tramite il tampone negativo, sarà quindi comunque possibile ottenere il green pass per l’ingresso al lavoro. Il test sarà completamente gratuito solo per coloro che saranno esenti dal vaccino con la specifica certificazione medica a riguardo; per chi non avrà l’esenzione, il costo sarà di 15€ per i maggiorenni e 8€ per i minorenni

CIRCOLARE 30/06/2021

Dal 1° luglio 2021 parte l’assegno unico per i figli anche per I POSSESSORI DI PARTITA IVA

L’INPS con il messaggio del 22 giugno 2021 conferma che si potrà presto presentare domanda per la richiesta dell’assegno unico per i figli.

Potranno richiedere l’assegno unico dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari che NON percepiscono gli assegni al nucleo familiare. Tra questi vi sono i lavoratori autonomi e i disoccupati, nel rispetto dei requisiti previsti.

In primis, bisognerà possedere un ISEE di valore non superiore al limite di 50.000 euro e, in ogni caso, il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad un massimo di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori), fino a 18 ANNI DI ETA’.

L’avvio dell’assegno unico per tutti DAL 1/1/2022 porterà all’abolizione di alcuni dei bonus per le famiglie attualmente vigenti: assegni familiari, ANF, bonus mamme domani, bonus bebè e detrazioni figli a carico. Sono questi alcuni degli strumenti che consentiranno di reperire ulteriori risorse per l’assegno universale.

Per accedere all’assegno il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. L’ISEE sarà anche il parametro per il calcolo dell’importo riconosciuto.

Nello specifico, l’importo dell’assegno mensile è determinato come segue:

  • con ISEE fino a 7.000 euro: 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 50.000 euro, l’importo spettante decrescerà progressivamente.

Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Per quel che riguarda i requisiti di accesso:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

RESTIAMO A DISPOSIZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE SIA DELL’ISEE CHE DELLA PRATICA

CIRCOLARE 29/06/2021

PROROGA SCADENZA TASSE

A ridosso della scadenza, con il comunicato stampa n. 133 pubblicato nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che è stato adottato il DPCM che proroga dal 30/06 al 20/07 SENZA INTERESSI la scadenza delle tasse.

CIRCOLARE 09/06/2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS

In relazione al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni Bis, Vi avvisiamo che a partire dal 16/06 PER CHI HA GIA’ RICEVUTO IL PRIMO CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNO riceverà in automatico lo stesso importo.

Invece per i nuovi contributi sarà possibile inviare l’istanza dal 23/06 quindi Vi informeremo quanto prima dell’importo che vi spetta.

CIRCOLARE 27/05/2021

NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. “Decreto Sostegni”, di pari importo a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un’ulteriore domanda, che quindi Vi arriverà in automatico;
  • un contributo a fondo perduto, “alternativo” al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 – 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita domanda;
  • un contributo a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subìto un peggioramento del risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

CIRCOLARE 27/05/2021

NOVITA’ DECRETO SOSTEGNI BIS

BONUS AFFITTI
Il testo del decreto Sostegni bis prevede la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per le partite IVA, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda.
Spetta per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.
I beneficiari dell’aiuto sono i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:

  • limite di ricavi e compensi pari a 15 milioni di euro nel 2019;
  • calo medio mensile di fatturato e corrispettivi tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.


Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

IMU E TARI
Eliminato l’acconto IMU e riduzione della TARI per le attività economiche maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19.
Per quel che riguarda l’IMU, è la legge di conversione del decreto n. 41/2021 a prevedere l’esenzione dal versamento della prima rata dovuta entro il 16 giugno 2021 per le partite IVA che possiedono i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto n. 41/2021 : calo del fatturato
L’esenzione si applica ai soli immobili in cui il soggetto passivo svolge la propria attività economica.
Per quel che riguarda la TARI, il decreto Sostegni bis stanzia nuove risorse in favore dei comuni per introdurre agevolazioni e riduzioni in favore delle imprese più colpite dalle restrizioni imposte nel 2021 per contrastare la diffusione del Covid.
 

Esonero canone Rai 2021
Per il 2021, le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non pagano il canone Rai speciale.
Al pari di quanto era inizialmente contenuto nella bozza del Sostegni bis, l’emendamento approvato dispone il diritto ad un credito d’imposta per chi avesse già versato l’importo dovuto.

Bonus sanificazione e DPI

In parallelo al bonus affitti, il decreto Sostegni bis reintroduce il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
 

Decreto Sostegni bis, bonus prima casa giovani e moratoria prestiti
Il decreto Sostegni bis introduce un nuovo e più corposo bonus per l’acquisto della prima casa in favore dei giovani.
Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e fino al 30 giugno 2022 è prevista l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto dell’abitazione principale da parte di under 36, esclusivamente a patto di rispettare il limite ISEE di 40.000 euro.
In parallelo, sono cancellate le imposte sostitutive sui finanziamenti erogati in favore di giovani under 36 per comprare, costruire o ristrutturare la prima casa. In questo caso, il testo del decreto Sostegni bis non prevede limiti relativi all’ISEE.
Sempre a tutela dei giovani con ISEE fino a 40.000 euro viene prevista l’estensione della possibilità di accedere in via prioritaria al Fondo di garanzia prima casa.

Per quel che riguarda, invece, la moratoria dei prestiti per le PMI, si prevede la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2021 ma esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti.
La proroga non opererà più in materia automatica ma su richiesta dell’impresa beneficiaria: se siete interessati contattateci quanto prima!


 Bonus stagionali, turismo e sport
Per i lavoratori stagionali e del turismo per i mesi di giugno e luglio 2021 viene previsto un nuovo bonus pari a 1.600 euro.
Nuovi aiuti in arrivo anche per i lavoratori del settore sportivo. L’importo dell’assegno, da ricevere in un’unica soluzione, sarà par ad una somma che varia da un minimo di 540 ad un massimo di 1.600 euro, calcolata in base all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019.