BOZZA NUOVO DECRETO
CONTINUA LA STRETTA ANTI-COVID DEL GOVERNO PER CONTENERE L’AUMENTO DEI CONTAGI
Le misure dal 7 al 30
aprile 2021
Schede redatte in base alla bozza del decreto
• Dal 7 al 30 aprile 2021
tutte le regioni saranno in fascia arancione o rossa. Non sono previste zone
gialle
• In base dell’andamento
dell’epidemia e in relazione allo stato di attuazione del Piano strategico
nazionale dei vaccini sarà possibile prevedere deroghe alle misure di
contenimento del coronavirus.
• Dai nidi alla prima
media in presenza dal 7 al 30 aprile. I presidenti delle regioni non
potranno più chiudere le scuole che accolgono bambini e studenti dal nido fino
alla prima media.
MISURE ZONA ARANCIONE
SPOSTAMENTI
• Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino e quelli fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione.
• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
• Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
Comuni sotto 5 mila abitanti
• Nei piccoli comuni con massimo 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti in un raggio di 30km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.
Spostamenti verso abitazioni private
• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
BAR E RISTORAZIONE
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI
• Esercizi commerciali tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.
• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie
SCUOLA
• Nidi e infanzia in presenza
• Scuola primaria in presenza
• Scuola media in presenza
• Scuole secondarie superiori in presenza al 50% e fino ad un massimo del 75%
MISURE ZONA ROSSA
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.
• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
BAR E RISTORANTI
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.
• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.
ATTIVITA COMMERCIALI
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.
• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
SCUOLA
• Nidi, infanzia e prima media in presenza.
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
• Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sospese le attività nei centri sportivi.
• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
SBLOCCO CONCORSI PUBBLICI
• Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
• Lo svolgimento delle prove deve avvenire nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico
OBBLIGO DI VACCINO PER OPERATORI SANITARI
• Obbligo di vaccino per gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.
• La vaccinazione sarà requisito essenziale per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni, anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.
• Dovranno essere le Regioni e le Province autonome a segnalare alle Asl gli operatori sanitari che non si sono vaccinati. Ma accertato pericolo per salute esclude dall’ obbligo
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