NUOVO DPCM: TUTTE LE REGOLE
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore il 4 dicembre e varrà fino al 15 gennaio 2021
ITALIA RESTA DIVISA IN 3 ZONE: MISURE DIFFERENZIATE IN BASE A 3 SCENARI
1. ZONE GIALLE con misure standard valide in tutto il territorio nazionale di cui fanno parte: VENETO – REGIONE AUTONOMA DI TRENTO – LIGURIA – LAZIO – MOLISE – SICILIA – SARDEGNA
2. ZONE ARANCIONI, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard di cui fanno parte : LOMBARDIA – PIEMONTE – FRIULI VENEZIA GIULIA – EMILIA ROMAGNA – MARCHE – UMBRIA – PUGLIA – BASILICATA – CALABRIA
3. ZONE ROSSE, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto con misure ulteriori ancor più restrittive. di cui fanno parte: VALLE D’AOSTA – REGIONE AUTONOMA DI BOLZANO – TOSCANA – ABRUZZO – CAMPANIA
• Le restrizioni e allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato del monitoraggio di 21 parametri oggettivi.
• Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari sono decisi con ordinanza del ministero della Salute e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione
AREA GIALLA: MISURE NAZIONALI RAFFORZATE PER LE FESTIVITÀ
SPOSTAMENTI
• Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.
• Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI
• Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.
SECONDE CASE
• Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria;
• Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
BAR E RISTORANTI
• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; • Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;
• Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
• Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. SPORT: CONSENTITI SOLO EVENTI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO
• Fino al 15 gennaio si potranno disputare solo incontri e gare di “alto livello”.
• Sono infatti consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
SCUOLA:DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75%
• Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza;
• Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa;
• Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO
• Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00;
• Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.
APERTURA IMPIANTI SCI DAL 7 GENNAIO
• Dal 7 gennaio 2021 gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo se si adottano apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal CTS.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
• Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico;
CHIUSURA STRADE E PIAZZE CONTRO ASSEMBRAMENTI
• Resta la possibilità di chiudere al pubblico le strade e le piazze dove si possono creare assembramenti per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali e alle abitazioni private.
CONCORSI
• Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e sono esclusi i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
MUSEI, CINEMA E TEATRI, PISCINE E PALESTRE
• Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.
• Restano chiuse piscine e palestre, teatri e cinema.
SALE GIOCHI
• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
CONGRESSI ED EVENTI
• Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
• Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
• Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
NELLA PA MASSIMO SMART WORKING E SCAGLIONAMENTO ORARI
• Le pubbliche amministrazioni continuano ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, garantendo almeno il 50 % del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
• Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, ad eccezione del personale sanitario e socio sanitario e di quello impegnato in attività essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati
AREA ARANCIONE: MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITÀ E RISCHIO ALTO
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
• Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
BAR E RISTORAZIONE
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7 , ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.
• Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Alle aree arancioni si applicano anche le altre misure nazionali sempre che per questi territori non siano previste misure analoghe e più restrittive.
AREA ROSSA: MISURE PER LE AREE CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO
SPOSTAMENTI
• È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
• Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
BAR E RISTORANTI
• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.
• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00.
SOSPENSIONE ATTIVITA COMMERCIALI AL DETTAGLIO E MERCATI
• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
SCUOLA: IN PRESENZA ASILI, ELEMENTARI E PRIMA MEDIA
• Lezioni scolastiche si svolgeranno in presenza solo per i nidi, elementari e le classi di prima media. Le altre scuole superiori, seconda e terza media dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.
• Resta sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
SPORT
• Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
• È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
LAVORO AGILE NELLA PA
• I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Le misure previste per le aree gialle e arancioni si applicano anche ai territori delle aree rosse se per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
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