DICHIARAZIONE D’INTENTO: DAL 01-01-2020
NOVITA’ IN TEMA DI FATTURAZIONE, SEMPLIFICAZIONI ED AUMENTO DELLE SANZIONI
La Legge 58/2019 prevede che dal 01-01-2020 gli esportatori abituali non avranno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
Comunque vi dovrà essere una comunicazione da parte dell’esportatore abituale, altrimenti il fornitore non potrà mai sapere come fatturare per l’applicazione della non imponibilità Iva di cui all’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972. Sembra ragionevole ritenere che gli operatori potranno trasferirsi tali informazioni (intento di acquistare in sospensione d’imposta e protocollo di ricezione) nelle modalità che riterranno più semplici e immediate. La disposizione normativa stabilisce che con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità operative di attuazione.
La dichiarazione d’intento potrà riguardare anche più operazioni doganali d’importazione.
Come sopra anticipato, nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.
• La normativa in esame prevede l’abrogazione dell’art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746, e pertanto viene meno:
– l’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
– di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
– di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla;
– di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.
Inasprimento delle sanzioni
In sede di conversione, con la sostituzione del comma 4-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 471/97 in caso di cessioni / prestazioni, di cui alla citata lett. c), effettuate senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta ex comma 3 del citato art. 7 (in luogo della sanzione da € 250 a € 2.000).
Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili dall’01-01-2020.
fonte: Ratio n. 11 del 2019
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