Novità: prestazioni di lavoro occasionale (Nuovi Voucher) con molti limiti e più costosi rispetto al passato – operativa la piattaforma Inps
Contratto di prestazione occasionale (INPS, Circolare n. 107 del 5 luglio 2017 – L. 96/2017 in vigore dal 24/06/2017 di conversione del DL 50/2017)
Con la presente circolare si descrivono sinteticamente le caratteristiche del Contratto di prestazione occasionale (Nuovi Voucher) con molti limiti e più costosi rispetto al passato.
Categoria utilizzatore (datore di lavoro):
A differenza del Libretto di famiglia (destinato alle famiglie e privati), il Contratto di prestazione occasionale è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazione.
Limiti dimensionali, economici ed oggettivi/soggettivi da rispettare (ad esclusione delle pubbliche amministrazioni):
1) Limite dimensionale dell’utilizzatore (datore di lavoro): massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
2) Limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
3) Limiti oggettivi/soggettivi
Vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
Costi minimi a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro):
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– € 2,97 (INPS ivs), il 33% del compenso netto;
– € 0,32 (INAIL), il 3,5% del compenso netto;
– € 0,09, a titolo di oneri di gestioni, l’1,0% del compenso netto.
Profili sanzionatori e regolarizzazioni:
In caso di superamento da parte di un utilizzatore (diverso da PA) dei limiti di importo sopra elencati, oppure nel caso di prestazioni di durata complessiva superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, invece, si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Comunicazioni e gestione dei pagamenti:
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico tramite F24 o con pagamento elettronico.
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
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