CIRCOLARE 05/07/2017

CIRCOLARE 05/07/2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 124040 di ieri, 4 luglio 2017, ha approvato il nuovo modello IVA TR con il visto per le compensazioni

Tali richieste devono essere presentate entro il 31 luglio 2017 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento) ed il credito iva trimestrale sarà possibile utilizzarlo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza, mentre in precedenza bisognava attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR. Ad esempio, se il soggetto passivo presenta il modello IVA TR entro il 7 luglio 2017, il credito IVA può essere utilizzato in compensazione già nel modello F24 in scadenza il 17 luglio 2017 (il 16 luglio, infatti, è domenica).

La soglia annua di 5.000 euro comprende anche il credito del 1° trimestre

Il limite di 5.000 euro annui, chiariscono le istruzioni, è “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Al computo di detto limite, pertanto, concorre anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017.
A titolo esemplificato, quindi, se è già stato compensato un credito IVA di 3.000 euro, relativo al primo trimestre 2017, l’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta qualora il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito IVA, maturato nel secondo trimestre 2017, superiore a 2.000 euro; in questo caso, infatti, sarebbe superato il limite di 5.000 euro annui.

FONTE: EUTEKNE 05/07/2017

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