CIRCOLARE 09/01/2017

CIRCOLARE 09/01/2017

IL NUOVO MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL’1.3.2017 E I CHIARIMENTI OPERATIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI approvato dall’Agenzia;
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

IL NUOVO MODELLO

Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate:

  • ha approvato il nuovo mod. DI. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a”);

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI approvato dall’Agenzia;
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

 

IMPORTANTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Recentemente l’Agenzia con la Risoluzione 22.12.2016, n. 120/E è intervenuta al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi relativi alla “transizione” dal vecchio al nuovo modello. Si forniscono le seguenti indicazioni operative:

  • il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
  • nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
  • nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
  • l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
  • ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017.

 

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