CIRCOLARE 05/05/2017

CIRCOLARE 05/05/2017

DIVIETO DI COMPENSAZIONI CON F24 TRAMITE HOME BANKING PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Con il D.L. n. 50 del 2017, dal 24.04.2017 è stata abolita la possibilità, per i titolari di partita Iva, di poter utilizzare i servizi di home banking per effettuare i versamenti con modelli F24 riportanti un credito da compensare. Per tali soggetti, quindi, tutte le compensazioni in F24 dovranno avvenire, per obbligo di legge, soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio invita i sigg. Clienti titolari di partita Iva che provvedevano al pagamento diretto dei suddetti modelli F24 (riportanti crediti da compensare) tramite home banking e che intendano avvalersi del servizio offerto dallo Studio, a voler comunicare le coordinate bancarie “codice IBAN” da utilizzare per il pagamento con il canale Entratel di detti modelli.

Si propone, di seguito, tabella riassuntiva delle modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017 ,  con distinzione tra titolari di partita Iva e non e tra modelli F24 con compensazioni e senza.

Presentazione del modello F24 a decorrere dal 24.04.2017
SERVIZI TELEMATICI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

(F24 ON LINE, F24 WEB, F24 CUMULATIVO)

HOME BANKING
O REMOTE BANKING

MODELLO
CARTACEO

TITOLARI
DI PARTITA IVA

Versamenti con F24
senza compensazioni
SI SI NO
Versamenti con F24 con
compensazioni che NON
evidenzino un saldo pari a zero
SI NO NO
Versamenti con F24 che
evidenzino un saldo pari a zero
SI NO NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe che,
per effetto
di compensazioni effettuate, risultano
con un saldo finale
pari a zero
Si possono presentare solo
con i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
SI NO NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe che,
per effetto di compensazioni
effettuate, risultano
con un saldo finale
di importo positivo
Si possono presentare
con i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli
intermediari della riscossione
convenzionati con la stessa (home banking e remote banking).
SI SI NO
NON TITOLARI DI
PARTITA IVA
Deleghe (senza compensazioni) il cui
saldo finale è a debito indipendentemente dall’entità dell’importo
indicato nella delega
Si può presentare la delega
anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking e remote banking).

SI

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