In merito alla nuova disciplina del “divieto di compensazioni con F24 tramite home banking per i titolari di partita Iva” istituita con il D.L. n. 50 del 2017, del 24.04.2017 (vedi precedente circolare del 05/05/2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo non si estende ai modelli F24 che presentano compensazioni di crediti relativi:
– al c.d. bonus Renzi (ex art. 13 comma 1-bis del TUIR);
– nonché di crediti rimborsati ai dipendenti derivanti dalla liquidazione dei modelli 730.
Tali modelli F24, sempreché non contengano anche altre tipologie di crediti rilevanti ai fini della nuova disciplina, potranno, quindi, continuare a essere trasmessi mediante i sistemi di home banking.
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